Informativa Safeguarding: redazione modelli organizzativi e di controllo nell’attività sportiva e dei codici di condotta – nomina responsabile per la protezione dei minori. - Fisdir Fisdir

Informativa Safeguarding: redazione modelli organizzativi e di controllo nell’attività sportiva e dei codici di condotta – nomina responsabile per la protezione dei minori.

Facendo seguito a tutte le precedenti comunicazioni, attesa l’imminente scadenza del termine assegnato con le linee guida adottate dalla FISDIR, appare opportuno rammentare che ogni affiliata dovrà procedere alla nomina di un proprio responsabile per la protezione dei minori e predisporre i modelli organizzativi e di controllo nell’attività sportiva e dei codici di condotta, sulla base delle previsioni di cui alle linee guida adottate dalla Federazione.

A tal proposito si rammenta che la Federazione, al fine di offrire un servizio alle affiliate e concordare un prezzo, uguale per tutte, ha sottoscritto una convenzione con un professionista esperto, al quale le affiliate, non obbligatoriamente, potranno rivolgersi per ottenere supporto negli adempimenti suddetti.

In ogni caso appare opportuno ribadire che la nomina del responsabile per la protezione dei minori è un obbligo previsto dall’art. 33 del d.lgs 36/2021.

Il ruolo del responsabile è stato creato dalla riforma per prevenire e contrastare ogni forma di abuso e di violenza verso i tesserati e proteggere la loro integrità fisica e psichica. Oltre a ciò, svolge funzioni di vigilanza circa l’adozione e l’aggiornamento dei modelli organizzativi e dei codici di condotta, nonché di referente per eventuali segnalazioni di condotte rilevanti potendo, preliminarmente, svolgere anche funzioni ispettive ed audizioni.

Per ciò che attiene ai criteri di nomina, sarà necessario fare riferimento ai principi fondamentali ed alle linee guida adottate dalla Federazione.

Le sue funzioni e responsabilità, nonché i requisiti e le procedure di nomina, dovranno essere disciplinati nei modelli organizzativi predisposti dall’associazione, e garantire, in ogni caso, competenza, nonché autonomia e indipendenza, anche rispetto all’organizzazione sociale.

Criteri di nomina:

Secondo le indicazioni contenute nelle linee guida, allineate ai principi fondamentali, i criteri da seguire per la nomina del responsabile anzidetto sono quelli dell’autonomia e dell’indipendenza, anche rispetto all’organizzazione sociale, e della terzietà. Tali indicazioni potrebbero suggerire, quindi, anche per evitare potenziali conflitti di interesse, di procedere alla nomina di un soggetto estraneo al sodalizio, o che, comunque, non rivesta nell’ambito del medesimo un ruolo direttivo, sebbene non esistano disposizioni che vietino espressamente di nominarlo tra i soggetti che già operano all’interno dell’associazione (ad esempio, un tecnico o un dirigente): ciò che è chiara è l’esigenza di autonomia ed indipendenza.

Tuttavia si evidenzia che il responsabile deve assolvere ad una funzione che richiede l’esistenza di un clima di confidenza e fiducia da parte degli atleti, soprattutto i più giovani, che potrebbero incontrare difficoltà ad aprirsi e rilasciare dichiarazioni ad un estraneo; senza dimenticare che è obiettivamente più semplice per chi è quotidianamente a contatto con loro di intercettare eventuali segnali di disagio e raccogliere “confidenze” o “sfoghi” che difficilmente possono essere acquisiti durante ispezioni o audizioni.

È opportuno, quindi, che i sodalizi sportivi, nella nomina del proprio responsabile, cerchino un equilibrio tra autonomia ed indipendenza ed i vantaggi in tema di efficienza ed efficacia che può avere la nomina di un soggetto che abbia, magari da anni, un rapporto di stima e di fiducia con gli atleti.

Si ricorda, in ultimo, che per il ruolo e la funzione, al responsabile, e prima della nomina, dovrà essere richiesto il certificato del casellario giudiziale.

Non sono previste, per la mancata nomina, sanzioni amministrative o penali (che potrebbero essere introdotte dal decreto previsto dall’art. 33 d.lgs 36/2021, ancora non emanato), ma il mancato adeguamento potrebbe comportare sanzioni da parte della Federazione, come l’impossibilità di procedere a riaffiliazione.

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