Facendo seguito alla comunicazione con Prot. n. 1526 del 5 dicembre scorso, relativa alla segnalazione dei Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici per il quadriennio paralimpico 2025/2028, si informano le società e le associazioni affiliate aventi diritto al voto che, ai sensi dello Statuto, per i Rappresentanti degli Atleti il voto è attribuito a coloro che siano dotati di piena capacità di agire. Tale diritto dovrà essere esercitato autonomamente, senza l’ausilio di un accompagnatore.
L’assistenza al voto, prevista dall’art. 55, comma 2, del D.P.R. 361/1957, è ammessa esclusivamente per le persone non vedenti, per gli amputati delle mani, per chi è affetto da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità. La norma è chiara nel limitare l’assistenza al voto a deficit fisici che impediscano materialmente l’espressione del voto. Diversamente, nei casi di deficit intellettivo, l’intervento di un accompagnatore non si configurerebbe come mero supporto materiale, ma costituirebbe una vera e propria integrazione o sostituzione della volontà dell’elettore.
Il rappresentante Atleta indicato dalla società o associazione avente diritto a voto, coerentemente con quanto sopra detto, dovrà esercitare il proprio diritto autonomamente, anche nel rispetto dei principi di personalità e segretezza del voto.